Statuto

Associazione Road House – Write and More

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

 

art. 1. Denominazione, sede e durata

È costituita un’Associazione di Promozione Sociale denominata

“Road House – Write and More” abbreviabile in W&M.

La sede legale dell’Associazione è a Torino.

E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.

L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti sia temporanei per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative; o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

 

art. 2. Scopo sociale

L'Associazione svolge le proprie attività con finalità di utilità sociale nei confronti dei propri associati e di terzi, senza alcuno scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

È apartitica, apolitica ed è costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

Per realizzare le proprie finalità sociali, l’Associazione si propone di:

- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani; contribuire alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- favorire l’estensione di attività culturali, ricreative e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche;

- avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;

- promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali, ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e di alimenti in favore esclusivo dei soli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento;

- sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all’estero, iniziative intese a promuovere e a sviluppare principi di solidarismo e valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell’associazionismo.

 

art. 3. Attività sociali

L’Associazione svolge attività di pratica culturale, ricreativa e del tempo libero rivolta agli associati.

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, s’indicano:

  1. attività culturali quali convegni, conferenze, concerti, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, organizzazione di eventi culturali, mostre, traduzioni, scambi e promozione territoriale a livello locale, regionale, nazionale e internazionale
  2. attività editoriali quali pubblicazioni cartacee e digitali, traduzioni, pubblicazione di atti di convegni, seminari, e degli studi e delle ricerche compiute, campagne stampa e radio-televisive, gestione di siti internet e qualsiasi altra iniziativa a scopo informativo dei propri soci o della collettività.
  3. adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti e organismi, che siano in linea con i principi dell’associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati;
  4. la stipulazione di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l’attività dei propri associati e aderenti;
  5. atti e operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative;
  6. atti di gestione di particolari servizi e iniziative, ivi compresa l’accoglienza e le residenza per scrittori, traduttori, sceneggiatori, ricercatori.
  7. atti e operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e a diffondere i principi associativi;
  8. atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative.
  9. compra-vendite e permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione;
  10. la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca sui beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie
  11. in modo non prevalente e complementare alle altre attività istituzionali e a esclusivo scopo di autofinanziamento, l’associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale e dei principi contabili applicabili, ivi compresa l’eventuale tenuta di una contabilità separata.

art. 4. Prestazioni degli associati

L’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei soci, prestata in forma libera e gratuita.

L’Associazione in caso di necessità può comunque avvalersi delle prestazioni retribuite di lavoratori subordinati, parasubordinati e di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati, secondo le norme di legge di riferimento.

 

art. 5. Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni, anche non riconosciute.

In particolare, all’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.

I soci con la domanda d’iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione, unendo alla domanda esplicita richiesta scritta che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

 

Art. 6 Categorie di soci

I soci possono essere:

  • Soci fondatori, coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo entro 30 giorni dalla costituzione dell’associazione stessa.
  • Soci ordinari, coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
  • Soci onorari, persone, enti o istituzioni alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

 

art. 7. Modalità di ammissione

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

  • indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
  • dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

È compito del Presidente dell’Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l’accettazione della domanda di ammissione a socio.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l’accettazione della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso in cui la domanda fosse respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea dei soci nella sua prima convocazione.

Nel caso in cui la domanda di adesione sia presentata da soggetto non persona fisica, alla domanda deve essere allegata copia dello statuto sociale e atto deliberativo dell’organo interno che conferisce al firmatario della domanda i poteri per richiedere l’adesione all’Associazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l’anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di altra domanda di ammissione.

È, pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, cosi come richiesto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 460/97.

 

art. 8. Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, l’elezione degli organi direttivi, l’approvazione del bilancio.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.

I soci sono tenuti:

  1. al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all’esclusione del socio per morosità.
  2. alla osservanza dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

 

art. 9. Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

Il socio può essere escluso quando non ottemperi alle norme statutarie, arrechi danni morali o materiali all’Associazione, danneggi l’immagine dell’Associazione con il suo comportamento.

L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica dell’Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con atto motivato. Dell’esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L’esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota d’iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

 

art. 10. Intrasmissibilità delle quote sociali

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall’associato non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

 

art. 11. Finanziamento dell’Associazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

  • quote degli associati, che possono essere richieste: all’atto dell’ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario, a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
  • entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
  • erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati.

Altre entrate derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione

 

art. 12. Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

  • dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • da lasciti e donazioni diverse;
  • dall’eventuale fondo di riserva.

Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota.

 

art. 13. Esercizio sociale

L’esercizio sociale dell’Associazione coincide di norma con l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L’Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell’esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

 

art. 14. Bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell’esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Il rendiconto deve indicare separatamente i dati dell’eventuale attività commerciale attuata accanto all’attività istituzionale anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

 

art. 15. Utili e residui attivi

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

  • a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo, in sintonia con gli scopi dell’Associazione; o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e struttura sociali esistenti;
  • al fondo di riserva.

 

art. 16. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto proventi e utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

 

art. 17. Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente, che la esercita ai sensi di legge.

 

art. 18. Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

 

art. 19. L’Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

L'Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato a ogni socio, anche in posta elettronica, e/o tramite affissione in bacheca, almeno dieci giorni prima della data convenuta. L’annuncio deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e del bilancio preventivo. Essa, inoltre, deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:

- l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, ogni tre anni;

- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'associazione;

- la discussione e l’approvazione dei programmi di attività e della relazione sociale

- la ratifica della sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

- l’approvazione dell’eventuale regolamento e delle sue variazioni;

- la ratifica sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

- la ratifica sull’esclusione dei soci;

L’associazione, inoltre, può deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, quali, ad esempio:

- l’approvazione dei rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni d’interesse generale per l’Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;

- l’approvazione delle modalità e di un eventuale ammontare massimo dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, o da altro associato in Sua assenza. L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

L’Assemblea deve essere riunita in seconda convocazione almeno il giorno successivo alla prima. L'Assemblea s’intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Per esercitare il proprio diritto all’elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all’Associazione e non deve aver avuto, o non deve avere in corso, alcun provvedimento disciplinare.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere due deleghe, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali.

Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti, anche non soci.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi l’ha redatto, è conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.

 

art. 20 Assemblea Straordinaria

La convocazione dell’Assemblea straordinaria si esegue con le modalità previste dall’art. 19.

L’Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di una “maggioranza qualificata” di soci di due terzi (2/3) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti

- scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati, presenti di persona o per delega.

 

art. 21. Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione

- redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione

- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, inclusi l’assunzione, il licenziamento e ogni altro atto dovuto nei confronti del eventuale personale dipendente e/o degli collaboratori retribuiti

- redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'Associazione e del bilancio preventivo e sottoporlo all’Assemblea

- sottoporre alla ratifica dell’Assemblea l'importo delle quote associative annue e gli eventuali contributi straordinari

- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento

- decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci

- sottoporre alla ratifica dell’Assemblea l’esclusione dei soci

- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione

 

art. 22. Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ogni tra anni, così come fissato dall’art. 19.

Esso è composto da un numero minimo di tre membri e massimo di tredici, eletti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere una parte dei componenti uscenti

Il Consiglio può attribuire ai consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno sette giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell’intero consiglio direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri, si procede all’integrazione del Consiglio Direttivo utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.

Nel caso non sia possibile procedere al sistema d’integrazione del Consiglio Direttivo come sopra, si procederà a nuove elezioni alla prima assemblea utile. Qualora l’assemblea utile sia stata celebrata di recente e sia compromessa il funzionamento del Consiglio Direttivo, dovrà essere indetta entro sessanta (60) giorni e tenuta nei successivi trenta (30) giorni l’assemblea straordinaria per le elezioni integrative.

 

art. 23. Obblighi dei membri del Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sociali e gli incarichi istituzionali conferiti a membri del Consiglio Direttivo sono gratuiti, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo ratificato dall’Assemblea.

Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci regolarmente tesserati, in regola con pagamento della quota sociale, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

 

art. 24. Il Presidente

Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

 

art. 25. Controversie tra gli associati

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari, verrà rimessa alle norme previste nello Statuto dell’Ente a cui l’Associazione è affiliata.

La risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari sarà rimessa ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge.

 

art. 26. Scioglimento dell’associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e determinerà le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

 

art. 27. Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di utilità sociale, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

 

art. 28. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli art. 36 e segg. del Codice Civile e, in quanto applicabili per identità di ratio, alle norme sulle associazioni riconosciute; al D. Lgs. n. 460/97, alla Legge Nazionale 7 dicembre 2000, n. 383; alla Legge Regionale 7 febbraio 2006, n.7 e alle loro successive modifiche; alle norme di settore attualmente vigenti.